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Sulla Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2003 è stato pubblicato l'elenco degli
insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana.
L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
istituito con la Legge
3 marzo 1951, n. 178, è il primo fra gli Ordini
nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze
acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere,
delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche
cariche e di attività svolte a fini sociali,
filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e
militari.". |
Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da
un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri.
L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere
di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale,
Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito
della dignità di Gran Cordone.
- A nessuno può essere conferita, per la prima volta,
un'onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere.
Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente
stabilite dalla legge.
- Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di
cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può
conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere
richiesti dalla legge. In questi casi, il decreto di
concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
- Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2
giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27
dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione.
Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio
presidenziale, quelle legate alla cessazione dal servizio dei
pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono
avvenire in qualunque data.
- Salve le disposizioni della legge penale, incorre
nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda
indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
- E' vietato il conferimento di onorificenze,
decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e
denominazione, da parte di enti, associazioni e privati.
- Di norma non si possono conferire onorificenze in
favore di cittadini italiani che non abbiano compiuto il 35°
anno di età, ad eccezione di particolari motivi che ne
giustifichino la concessione. Tra una onorificenza e l'altra
di grado superiore occorre, di norma, una permanenza di almeno
tre anni nella qualifica inferiore.
- Le onorificenze non possono essere conferite ai
Deputati e ai Senatori, durante il loro mandato parlamentare.
- I colori dell'Ordine sono il verde e il
rosso.
Fonte: Presidenza della
Repubblica