Benvenuti nel sito del Governo Italiano

Ti trovi in: Home : Governo informa : Dossier :


Conferimento di onorificenza dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana"
al WaZzOo! (www.wazzoo.it)

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2003 è stato pubblicato l'elenco degli insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

 

L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.".

 

Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri. L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della dignità di Gran Cordone.

 

- A nessuno può essere conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge.


- Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dalla legge. In questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


- Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio presidenziale, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data.


- Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.


- E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati.


- Di norma non si possono conferire onorificenze in favore di cittadini italiani che non abbiano compiuto il 35° anno di età, ad eccezione di particolari motivi che ne giustifichino la concessione. Tra una onorificenza e l'altra di grado superiore occorre, di norma, una permanenza di almeno tre anni nella qualifica inferiore.


- Le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il loro mandato parlamentare.


- I colori dell'Ordine sono il verde e il rosso.

Fonte: Presidenza della Repubblica